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E se lo Staff leasing aiutasse ad arginare la crisi economica?

Breve guida a questo "strumento" di lavoro.
Etass

Introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della legge Biagi, la somministrazione del lavoro, o "staff leasing", è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro che prevede il coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore, tra cui vengono stipulati diversi contratti: di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore, di lavoro tra somministratore e lavoratore.


Somministrare il lavoro in staff
Programmatori, professionisti del credito, manager amministrativi. Tutti a lavorare in staff leasing, o «somministrati a tempo indeterminato»: uno strumento contrattuale innovativo in grado di offrire occasioni stabili di lavoro pur con una forma contrattuale "non standard".


Staff leasing:
forma contrattuale alternativa in grado di offrire occasioni di lavoro anche ai professionisti

Link: db.formez.it/GuideUtili.nsf/SpiRiformaBiagi/5676899B7B19E684C1256E23003E2955?OpenDocument


Guida allo staff leasing
Notizie, curiosità, normative sulla somministrazione del lavoro prevista dalla legge Biagi.

www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm


Decreto legislativo n. 276/2003
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, in riferimento alla legge del14 febbraio 2003, n. 30, sullo staff leasing.

 

Lo staff leasing e il rapporto con la committenza


La formula dello "staff leasing" prevede un rapporto triangolare tra le Agenzie per il lavoro (Apl, le ex interinali), il lavoratore e l'azienda utilizzatrice che lo richiede: il lavoratore viene assunto dall'agenzia e dato in "affitto" all'azienda. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolgerà la propria attività nell'interesse, nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore; il potere disciplinare, invece, è riservato al solo somministratore. A differenza del contratto di lavoro procurato nell'interinale, che risulta temporaneo, il contratto di somministrazione potrà essere stipulato, oltre che a termine, anche a tempo indeterminato, a condizione, però, che ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, tra cui anche servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, gestione dei call center, attività di marketing e di analisi del mercato, gestione di biblioteche, parchi, musei, nonché servizi di vigilanza, custodia, trasporto e ristorazione. Le agenzie per il lavoro possono anche scegliere diverse forme contrattuali, dal tempo determinato, al job call (lavoro intermittente), al contratto a progetto.

I vantaggi dello staff leasing
Una delle innovazioni dello "staff leasing" consiste nell'interessare lavoratori di diverso livelli: se i sindacati temevano che potesse essere indiscriminatamente usata dalle Apl per basse qualifiche, si scopre invece che in Italia tale forma contrattuale muove i primi passi soprattutto con lavoratori di elevata professionalità. Del resto, come precisa Michele Tiraboschi, professore di diritto del lavoro all'Università di Modena Reggio e direttore del Centro studi Marco Biagi, "un'agenzia tende ad assumere a tempo indeterminato, e quindi a correre dei rischi, solo se può contare su lavoratori specializzati che le consentano di valorizzare la sua offerta"; dal canto suo, il lavoratore è disposto a vincolarsi ad un'agenzia solo dietro l'offerta di un adeguato compenso, di garanzie contrattuali e di possibilità di crescita. Avere a che fare con veri e propri professionisti comporta nuove problematiche nella gestione della forza lavoro, per cui è necessario costruire percorsi di carriera ad hoc: nasce quindi il "personal agent", il tutor che valorizza il livello di competenza del lavoratore in vista di un successivo collocamento all'indomani della scadenza del primo contratto.

In affitto ma con tutele ben chiare!
Il lavoratore "somministrato" non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, eccezion fatta per quelle relative alla materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il trattamento economico e normativo del prestatore di lavoro deve essere comunque non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte (art. 23, ddl 276/03).Un contratto di somministrazione dovrà contenere: il numero di lavoratori da somministrare, le ragioni per cui si ricorre alla somministrazione, l'indicazione dei rischi per il lavoratore, la data di inizio e la durata complessiva del rapporto. In assenza di tali elementi, il contratto risulta nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. Una copia del contratto dovrà poi essere consegnata al lavoratore all'atto della stipulazione. A tutela del lavoratore è prevista la possibilità di rivolgersi alla magistratura del lavoro, così da verificare la natura subordinata del rapporto alle dipendenze di chi ha effettivamente beneficiato della prestazione lavorativa.

Per capire le novità in sintesi

E dunque dove sta la novità? Il rapporto a tempo indeterminato non fa più capo all'azienda utilizzatrice ma alla società di staff leasing; il lavoratore non dipenderà più dall'impresa dove lavora ma dalla società di somministrazione.
Quindi si realizzerà un indubbio vantaggio in termini di costi per l'utilizzatore, nei confronti del quale il lavoratore in "affitto" rappresenterà un costo variabile.
"La somministrazione di lavoro, è vietata per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o sospensione o riduzione d'orario e qualora non sia stata effettuata la valutazione dei rischi ai sensi della 626."
Bisogna quindi precisare che "il lavoratore non sarà comunque conteggiato nell'organico dell'utilizzatore, fatta eccezione per la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro".
Unica accortezza per l'azienda? Mettere tutto per iscritto! Infatti "il contratto di somministrazione, dovrà essere stipulato in forma scritta [...], altrimenti il contratto è nullo ed il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore".



Ultimo aggiornamento: 12/05/2009 - 5:02 AM